Art. 13.

(Recepimento della direttiva 2001/42/CE, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente).

      1. Il Governo provvede, con apposito provvedimento, a recepire, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, nonché ad emanare, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri e sentita la Conferenza unificata, uno specifico atto di coordinamento recante i criteri e le linee guida per lo svolgimento della valutazione ambientale.

 

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